BUCCINASCO: AREA DI VIA GUIDO ROSSA – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 92 DEL 20/10/2011 OGGETTO: AREA DI VIA GUIDO ROSSA – CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AGLI AVV.TI CHIAROLANZA E MARSICO PER LA PROPOSIZIONE DI AZIONI LEGALI A TUTELA DEL COMUNE DI BUCCINASCO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2011 (11A06990), pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30/5/2011, recante “Scioglimento del consiglio comunale di Buccinasco e nomina del commissario straordinario”, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale e la Dott.ssa Francesca Iacontini è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune;
[..] – in data 6/7/2004 il Comune di Buccinasco e la società Finman s.p.a. sottoscrivevano presso il notaio Dario Cortucci di Milano la convenzione per l’attuazione del suddetto Programma Integrato di Intervento (Rep. n. 9985, Raccolta n. 3844, registrata a Milano il 13 luglio 2004 al n. 5307 – Serie 1);
– in data 27/9/2010 la Polizia Provinciale di Milano – Nucleo Tutela ambientale e faunistica, nell’ambito del procedimento penale R.G. n. 51959/2009 avanti al Tribunale di Milano, disponeva il sequestro preventivo d’urgenza dell’area di via Guido Rossa, di proprietà della società Finman s.p.a.;
– in forza della convenzione attuativa del PII, l’area sequestrata forma oggetto di cessione da parte dell’operatore al Comune di Buccinasco dopo il collaudo;
PRESO ATTO che con nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, a firma del Sostituto Procuratore dott.ssa Pirotta, del 28/9/2011, è stata autorizzata la rimozione dei sigilli sull’area in sequestro di via Guido Rossa, all’esito del deposito degli atti con l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.;
PRECISATO che la rimozione dei sigilli è stata autorizzata “per tutte le operazioni necessarie da parte del soggetto obbligato e/o di codesta Amministrazione Comunale (peraltro ancora in possesso della fideiussione), previa mera comunicazione alla pg operante. Con facoltà di avvalersi di Arpa e/o ASL competente”;
SPECIFICATO che, allegata alla suddetta nota, vi è la nota di ARPA del 15/3/2011, prot. 36126/tit. 366/fascicolo 04/BPB/09, che trasmette la relazione con le risultanze compiute dal Laboratorio Chimico della stessa a seguito delle indagini svoltesi in campo in data 21/10/2010;
TENUTO CONTO che tale relazione evidenzia la presenza sull’area in questione di rifiuti, anche speciali e industriali, pericolosi e non pericolosi, diffusi e fino alla profondità di metri 3;
CONSTATATO che è stata ivi rilevata la violazione dell’art. 192 e successive disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, con riferimento alla bonifica del sito contaminato, anche da Idrocarburi Policiclici Aromatici e Idrocarburi pesanti, con rifiuti depositati su tutta l’area fino alle rive della Roggia Refredda;
ACCERTATO che occorre procedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti trasportabili e alla bonifica dell’area fino a profondità eventualmente anche superiore a metri 3;
PRESO ATTO che i costi per le operazioni di bonifica dell’area e rimozione dei rifiuti ivi esistenti sono stimati nella somma minima di € 6.500.000,00, come si evince dal computo metrico predisposto dal Responsabile del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Buccinasco in data 10/10/2011, conservato agli atti;
PUNTUALIZZATO che, come esposto nel succitato computo, alla somma di € 6.500.000,00 devono essere aggiunti gli oneri delle analisi dei terreni e dei carotaggi di verifica nonché il costo degli operatori che effettueranno i lavori, per un importo complessivo non inferiore a € 8.500.000,00;
RAMMENTATO che il proprietario attuale dell’area, in quanto responsabile del danno ambientale, è il principale obbligato ai lavori di bonifica/rimozione e, in mancanza, per l’esecuzione d’ufficio dei lavori sono responsabili solidalmente con il Comune anche la Provincia di Milano e la Regione Lombardia, nonché il Ministero dell’Ambiente, previa procedura di richiesta da inoltrarsi a quest’ultimo mediante istanza alla Prefettura;
RAVVISATE la necessità e l’urgenza di proporre tutte le azioni legali volte ad assicurare la
massima tutela e difesa del Comune di Buccinasco nella vicenda suesposta, incaricando a tal fine uno studio legale che formuli le dovute istanze agli operatori privati e agli Enti Pubblici summenzionati e, ove occorra, agisca nelle opportune sedi giurisdizionali a salvaguardia degli interessi del Comune;
POSTO che l’affidamento dell’incarico per la difesa in giudizio dell’Ente ha carattere prettamente fiduciario e, come precisato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 7 del 14/01/2009, va inquadrato nella categoria 21 “servizi legali” contemplata nell’allegato IIB del D. Lgs. n. 163/2006, relativo ai servizi esclusi in parte dall’ambito di applicazione del codice degli appalti pubblici e per i quali devono essere osservate le norme di cui agli artt. 20 e 27 del codice stesso;
CONSIDERATO che la riconducibilità dell’attività prestata dall’avvocato alla categoria dei
“servizi” è ora confermata dal D.Lgs. 26.03.2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE (“Bolkestein”) relativa ai servizi nel mercato interno, che definisce all’art. 8 “servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione”; e che non prevede tra i servizi espressamente esclusi dal suo ambito di applicazione i servizi forniti dagli avvocati (diversamente da quelli forniti dai notai esclusi ai sensi dell’art. 7), ed anzi vi dedica una disciplina specifica agli artt. 44 ss.;
ATTESO che il Comune individua il soggetto ritenuto idoneo – per professionalità, esperienza e conoscenze tecniche – alla sua difesa in giudizio sulla scorta di un rapporto fiduciario che costituisce comunque il presupposto dell’incarico;
RITENUTO, pertanto, di incaricare per la rappresentanza, assistenza e difesa del Comune di Buccinasco nella vicenda suesposta gli Avvocati Antonio Chiarolanza e Carlo Vincenzo Marsico dello Studio Legale Chiarolanza – Marsico di Milano, via Pietro Cossa n. 2, i quali, interpellati al riguardo, si sono dichiarati disponibili ad assumere l’incarico in oggetto;
VISTO l’allegato disciplinare di incarico presentato dai predetti legali, recante un preventivo di spesa di complessivi € 109.815,70, incluse spese generali 12,5%, c.p.a. 4% ed I.V.A. 21%; VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. di incaricare, nominativamente e con poteri disgiunti e congiunti tra loro, gli Avvocati Antonio Chiarolanza e Carlo Vincenzo Marsico con studio in Milano – via Pietro Cossa n. 2, per la rappresentanza, assistenza e difesa del Comune di Buccinasco nella vicenda afferente alla bonifica/rimozione dei rifiuti sull’area di via Guido Rossa, meglio esposta in premessa, conferendogli, a tal fine, il più ampio mandato per la proposizione di tutte le necessarie azioni legali avverso il proprietario dell’area e gli altri Enti Pubblici obbligati in solido con il Comune per l’eventuale esecuzione d’ufficio, come meglio specificato nell’allegato disciplinare d’incarico;