DOSSIER FEDERALISMO DEMANIALE: LA PIU’ GRANDE SPECULAZIONE EDILIZIA E IMMOBILIARE DELLA STORIA DELLA REPUBBLICA.

Vogliono svendere l’Italia! E’ questo il vero scopo del decreto legislativo sul federalismo demaniale. Grazie a questo decreto i beni del demanio dello Stato passano a Province e Comuni, che possono venderli ai privati senza alcun vincolo. Significa che gruppi privati potranno impossessarsi di pezzi del patrimonio italiano, e disporne a piacimento; intere aree agricole potranno essere trasformate in zone edificabili, e guadagnare dunque speculando anche fino a 10 volte il valore iniziale delle aree acquistate.

COSA ACCADRA’: le aree agricole che non sono state sottoposte a un censimento preciso ammontano a circa 1 milione di ettari; col federalismo demaniale queste aree entrano nel patrimonio disponibile degli enti locali, che possono avviare procedure di vendita; dunque queste aree agricole potranno essere vendute, e sottoposte a variazione urbanistica.

Se solo il 4% delle aree agricole fosse sottoposta a questa procedura e applicando un basso indice di cubatura 0,8 mc/mq avremmo una spaventosa cementificazione delle aree agricole del nostro paese, dell’ordine di 300 milioni di metri cubi; anche le sorgenti di acqua minerale e termale possono essere trasferite ed essere messe in patrimonio disponibile e sottoposti a piano di alienazione, ovvero vendita.

dossier.

300 milioni di metri cubi potranno essere realizzati sulle aree agricole. Le sorgenti di acqua minerale vendute ai privati. Il federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo n.196 parere ai sensi dell’art. 2 e 19 della legge 5 maggio 209, n.42, è la più grande operazione di speculazione edilizia e immobiliare.


Con il decreto si trasferiscono a titolo non oneroso i beni del demanio dello Stato a
Comuni, Province, Città metropolitane. Aree, superfici agricoli, sorgenti di acque minerali e termali, potranno essere venduti e valorizzati attraverso la procedura dell’art.58 della legge 6 agosto 2008 n.133.

Cosa prevede questa procedura ?

Il comma 1 e 2 dell’art. 58 prevede che l’ente locale che riceve il bene del demanioavvia una piano di alienazione o valorizzazione. Il piano prevede contestualmente la classificazione del bene come “disponibile“ e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. Il federalismo demaniale non é nient’altro che Saldi di Stato a favore dei grandi gruppi immobiliari e dei più grandi costruttori.

Vediamo perché.

Prendiamo ad esempio solo le aree agricole di proprietà dello stato che non sono state sottoposte ad un censimento preciso, a che ammontano intorno ad 1 milione di ettari.
In conseguenza del federalismo demaniale queste aree entrano nel patrimonio disponibile degli enti locali sulle quali possono avviare le procedure di alienazione o valorizzazione applicando l’art.58 succitato.

Per essere ancor più chiari le aree agricole potranno essere vendute, perché non più patrimonio indisponibile dello stato, e sottoposte a variante urbanistica. Se solo il 4 % delle aree agricole fosse sottoposta a questa procedura e applicando un basso indice di cubatura 0,8 mc/mq avremmo una spaventosa cementificazione delle aree agricole del nostro paese dell’ordine di 300 milioni di metri cubi.

Le sorgenti di acqua minerale e termale possono essere trasferite ed essere messe nel patrimonio disponibile e sottoposti a piano di alienazione, ovvero vendita. Il federalismo demaniale non è nient’altro che una mega vendita dei beni di stato consentendo una speculazione senza precedenti attraverso la capitalizzazione derivante dalle varianti urbanistiche che accompagnano i piani di vendita.

I comuni infatti nell’80% dei casi saranno costretti alla vendita non solo perchè questo strumento di legge consente di ripianare il debito, come espressamente previsto dal ministro Calderoli, ma anche perché i deficit di comuni, province e regioni non consente loro di sostenere i costi di manutenzione e gestione dei beni.

Nel rendiconto generale dello Stato, Conto del Patrimonio, la consistenza del patrimonio dello stato viene valutata in 51 miliardi di euro. I privati dopo i processi di valorizzazione e di alienazione e dopo aver usufruito delle procedure dell’art.58 potranno avere un patrimonio 5 volte maggiore di quello inizialmente pagato. Con il federalismo demaniale il federalismo non c’entra nulla, é solo un modo per far affari e soldi.


Demanio Marittimo

Le spiagge che continueranno a far del patrimonio indisponibile dello stato e quindi non potranno essere vendute potranno essere sottoposte a processi di valorizzazione. Si aumenterà quindi il processo di privatizzazione e cementificazione delle spiagge italiane.


Aumento dei centri spesa

Con il federalismo demaniale aumenteranno i centri di spesa. Infatti l’organismo centrale dello stato di gestione del demanio dovrà essere moltiplicato in tutte le regioni, comuni e province per consentire e garantire la gestione dei beni.


IL DEMANIO IDRICO

Il demanio idrico è regolato dall’art. 822 del c.c. e dall’art. 1 del T.U. 1775/33. L’art. 822 che tratta in generale del Demanio pubblico, sancisce: ”Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [c.c. 1145] il lido del mare [c.c. 942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [c.c. 945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [c.c. 2774; c.n. 28, 29, 692]; le opere destinate alla difesa nazionale [c.c. 879].
Altresì l’art. 1 del T.U. 1775/33, detta: “Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono abbiano ed acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse” ed ancora ”Le acque pubbliche sono inscritte, a cura del Ministero dei lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per decreto reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, previa la procedura da esprimersi nei modi indicati dal regolamento. Con le stesse forme, possono essere compilati e approvati elenchi suppletivi per modificare e integrare gli elenchi principali.

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione degli elenchi principali o suppletivi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, gli interessati possono ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche avverso le iscrizioni dei corsi d’acqua negli elenchi stessi.

Si può sinteticamente dire che fanno parte del demanio idrico:

– fiumi, laghi e torrenti compresi gli alvei e le rive che li delimitano, ma escluse le foci che sboccano in mare (art. 28 del Codice di Navigazione);
– rivi, fossati e colatori, quando siano di attitudine all’uso per fini generali;
– le acque sotterranee quando vengono portate in superficie;
– le acque sorgenti, con esclusione di quelle minerali e termali
che sono assoggettate al regime delle miniere;
– i ghiacciai;
– i porti e gli approdi destinati alla navigazione interna;
– gli acquedotti, i canali ed i laghi artificiali di proprietà statale.