Piano Casa Lombardia, addio ai parchi, alle aeree protette e al patrimonio culturale

La Regione Lombardia ha dato avvio al famigerato Piano Casa, (clicca QUI link) con l’approvazione della legge regionale 13/2009, che consente interventi di edilizia anche nei parchi e nelle aree protette. Le conseguenze saranno disastrose per l’ambiente e per la tutela del patrimonio culturale ed artistico, perchè terreni fertili e costruzioni storiche sono a rischio per gli aumenti di cubatura concessi dalla nuova legge.

A ciò si aggiunge la diminuzione dei soprintendenti, dei mezzi a disposizione ed un ritardo nella pubblicazione del Codice dei Beni Culturali, che permette un giudizio solo a lavori conclusi. Viene quindi meno il potere di intervenire a bloccare i lavori nelle aree protette, avviati grazie a licenze comunali.

Perchè il nostro patrimonio culturale ed ambientale non sparisca sotto la logica del mattone e del cemento, Fai, Italianostra, Legambiente, WWf e Lipu hanno chiesto il blocco del Piano Casa della regione Lombardia, soprattutto riguardo alla norma che permette ampliamenti fino al 20% nei centri storici e nei parchi.

I palazzinari – ovviamente – festeggiano l’approvazione del Piano Casa, e vi danno il benvenuto nell’era in cui sarà possibile vedere ville spuntare nei parchi pubblici e dependances private dai palazzi storici, con la Lombardia a fare da apripista.

PIANO CASA LOMBARDIA IN SINTESI

Provvedimento: Legge Regionale 13/2009 del 16 luglio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.28, secondo Supplemento Ordinario, del 17 luglio 2009.
Ampliamenti: Sugli edifici residenziali ultimati entro il 31 marzo 2005 sono ammessi aumenti del 20% per la tipologia uni e bifamiliare entro il limite dei 300 metri cubi. Per le tipologie diverse il limite è fissato a 1200 metri cubi.
Demolizioni e ricostruzioni: Per gli edifici residenziali ultimati entro il 31 marzo 2005 è consentita la sostituzione con un nuovo corpo edilizio aumentato del 30% a condizione che sia ridotto del 30% il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Ammesso il 35% se si assicura un equipaggiamento arboreo non inferiore la 25% del lotto interessato o la costituzione di quinte arboree perimetrali.
I lavori possono essere effettuati anche nei centri storici e nuclei urbani di antica formazione, esclusivamente sugli immobili non congrui e sentito il parere delle Commissioni regionali.
Non residenziale: La sostituzione edilizia con aumento del 30% può coinvolgere anche immobili parzialmente residenziali e non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale, che possono essere sostituiti con nuovi edifici, destinati esclusivamente a residenza, di volumetria non superiore a quella esistente. L’altezza non potrà essere superiore al massimo tra il valore esistente e quello ammesso dallo strumento urbanistico. Il rapporto di copertura maggiorato fino al 25%.
Demolizioni e ricostruzioni sono possibili anche su edifici industriali e artigianali produttivinelle aree classificate dallo strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria ovvero individuate con delibera dai Comuni entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009.
Efficienza energetica: L’ampliamento degli edifici esistenti deve comportare una riduzione del 10% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, comprovata da un attestato di certificazione energetica. Sono esenti gli edifici di nuova costruzione e quelli i cui consumi sono inferiori alla soglia minima. Per la sostituzione edilizia la riduzione dei consumi deve attestarsi al 30%.
Recupero e riqualificazione urbana: Consentito il recupero edilizio e funzionale, senza demolizione e ricostruzione, di edifici in aree destinate all’agricoltura e alle attività produttive, o situati in zone diverse se ultimati entro il 31 marzo 2005. La riqualificazione ammette fini residenziali o accessori, professionali ed economici nel caso in cui a essere recuperate siano volumetrie semi-interrate. Gli edifici con attività economiche in essere al momento dell’entrata in vigore della legge non possono cambiare la destinazione d’uso. Il recupero sugli immobili in area agricola non può superare i 600 metri cubi; gli edifici devono essere assentiti prima del 13 giugno 1980 e destinati ad uso residenziale o ricettivo non alberghiero da parte del proprietario, della famiglia dell’imprenditore o dei dipendenti per attività di servizio compatibili.
Quartieri Erp: Previsto il recupero dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, esistenti al 31 marzo 2005, da parte dei proprietari pubblici, con la possibilità di aumento volumetrico del 40% da cedere ad altri operatori che si impegnano a realizzare alloggi aggiuntivi. I proventi devono essere investiti per il risanamento energetico e ambientale. Per la realizzazione degli interventi è necessario il permesso di costruire e il rispetto della normativa antisismica.
Semplificazione: L’autorizzazione è rilasciata previa presentazione della Dia o richiesta del permesso di costruire entro 18 mesi a decorrere dal 16 ottobre 2009. Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costi di costruzione sono commisurati a volumetria o superficie lorda. Il contributo di costruzione è ridotto del 30% e del 50% per gli immobili Erp in locazione.
Limiti: Vietato il superamento degli indici fondiari e del rapporto di copertura di più del 50%, nonché il superamento di 4 metri dell’altezza massima.
Esclusioni: Gli immobili situati in centri storici e nuclei urbani di antica formazione non possono usufruire degli ampliamenti sulla volumetria esistente. Escluse le aree sottoposte a vincolo di inedificabilità, edifici di particolare rilievo storico e architettonico, edifici realizzati in assenza di titolo o in totale difformità, anche condonati. I Comuni possono procedere ad altre esclusioni o limitazioni.
Housing sociale: La riqualificazione con aumento volumetrico delle zone Erp deve essere subordinata alla realizzazione di alloggi aggiuntivi.